Condominio vincolato, quali scadenze e procedure per il Superbonus?

Il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio vincolato quanto tempo ha a disposizione per realizzare lavori incentivati con il Superbonus 110% nella sua abitazione? Può seguire la scadenza prevista per i condomìni, cioè il 31 dicembre 2023, anche se non saranno realizzati interventi trainanti sulle parti comuni o, al contrario, è soggetto alle scadenze previste per le unità immobiliari unifamiliari e funzionalmente indipendenti?

A questo dubbio ha fatto seguito la risposta 462/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus in un condominio vincolato, il caso

Un contribuente ha scritto all’Agenzia delle Entrate spiegando di essere proprietario di una unità immobiliare, funzionalmente non indipendente, situata in un condominio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
 
Sull’edificio non possono essere realizzati interventi trainanti, mail proprietario vorrebbe effettuare, nella sua abitazione, la sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di riscaldamento con l’installazione di una pompa di calore. Per questo motivo ha chiesto se può usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto dalla normativa che regola l’agevolazione nei condomìni.

Superbonus in un condominio vincolato, le scadenze

L’Agenzia ha ribadito che, se l’edificio è sottoposto a uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, o gli interventi trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi trainati, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari oggetto di intervento o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
 
Il Superbonus, ha spiegato l’Agenzia, si può applicare alla sostituzione degli infissi o alla realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti. In questi casi, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento all’unità immobiliare e l’asseverazione deve essere predisposta utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
 
Dl punto di vista delle scadenze, l’agevolazione rientra nella disciplina prevista per i condomìni. Di conseguenza, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Fonte: edilportale.com

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